Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  regione  Lombardia in persona del suo Presidente della giunta,
avverso  le  legge regionale 6 marzo 2002 n. 4, intitolata "Norme per
l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  per  la modifica e
l'integrazione   di   disposizioni   legislative",   pubblicata   nel
bollettino  ufficiale  supplemento  ordinario  al  n. 10  del  giorno
8 marzo 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 maggio 2002
(si depositera' estratto del relativo verbale).
    A)  L'art. 2  della legge regionale 12 gennaio 2002 n. 2 e' stato
impugnato con ricorso 15 marzo 2002. Si e' osservato in proposito che
l'art. 117 secondo comma della Costituzione riserva alla legislazione
esclusiva   dello   Stato   alla   lettera   S)  la  materia  "tutela
dell'ambiente  (e)  dell'ecosistema"  ed  alla  lettera Q) la materia
"profilassi internazionale".
    Inoltre  leggi  ordinarie  dello  Stato  attribuiscono  al  Corpo
forestale  dello  Stato  molte  funzioni  specifiche nelle menzionate
materie:  esemplificativamente,  si rammentano le funzioni in tema di
sorveglianza  sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo
nazionale  ed  internazionale  di  collaborazione  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli
artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 300 del 1999, di commercio internazionale
della  specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione
degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di
vigilanza   venatoria,   di  tutela  del  patrimonio  genetico  degli
ecosistemi  vegetali,  e  in  generale di polizia specializzata nella
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
    Orbene  l'art. 1  comma 3 lett. b) della legge regionale n. 4 del
2002 che viene ora in esame, nel sostituire l'art. 2 della precedente
legge  regionale  n. 2  del 2002, attribuisce ancora al neo istituito
Corpo  forestale  regionale funzioni concernenti la materia di cui ai
menzionati parametri costituzionali.
    L'inciso   "nelle  materie  di  competenza  regionale"  contenuto
nell'art. 1,  comma  1,  della  l.r. n. 2/2002, la "eccezione" di cui
all'immodificata lettera b) comma 2 dell'art. 2 e la espressione "per
gli  aspetti  di  competenza regionale" usata al comma 3 dello stesso
novellato  art. 2, non paiono idonei ad escludere un contrasto tra le
disposizioni regionali considerate e l'art. 117 secondo comma lettere
S)   e   Q)   Costituzione.   Una  eventuale  attribuzione  ai  sensi
dell'art. 118  della  Costituzione di "funzioni amministrative" nella
materia  de  qua al Corpo forestale lombardo (e ad eventuali similari
apparati  delle altre Regioni) puo' essere prevista soltanto da legge
organica  dello  Stato  "sulla  base  dei principi di sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza",  anche  per  prevenire altrimenti
probabili conflitti in casi concreti.
    I   menzionati   parametri   costituzionali  hanno  inciso  sulle
disposizioni  contenute  nel  titolo  III,  almeno capi III e IX, del
d.lgs.  31  marzo  1998  n. 112,  e  forse potrebbero condurre ad una
riconsiderazione  del  d.P.C.m. 11 maggio 2001 (in Gazzetta Ufficiale
12  giugno 2001 n. 134, corretto in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2001
n. 145) emanato in forza dell'art. 4 del d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143.
Inoltre, la funzione "lotta attiva contro gli incendi" (boschivi) non
puo'  ritenersi  assegnata in esclusiva al Corpo forestale regionale,
considerato  quanto disposte nell'art. 107 del predetto d.lgs. n. 112
del 1998.
    Anche  nel  nuovo  testo  dettato  con la legge in esame l'art. 2
comma   5  della,  l.r.  n. 2/2002  prevede  l'intervento  del  Corpo
forestale  regionale,  apparato della regione, "in sostituzione degli
enti  locali  competenti  qualora questi omettano di intervenire". La
disposizione,  anche  per  l'assenza di regole procedimentali, appare
contrastante con l'art. 120 secondo comma della Costituzione e lesiva
delle  autonomie  locali  ora piu' fortemente garantite dall'art. 114
primo e secondo comma della Costituzione.
    In  definitiva,  al  la'  di  una meramente formale espunzione di
alcuni  riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale
non  e'  mutata  rispetto  a  quella  che  ha  gia'  formato  oggetto
dell'impugnazione che viene qui pienamente confermata.
    B)  L'art. 1  comma  4,  della  legge  in  esame, laddove prevede
l'incompatibilita'  della  carica di consigliere regionale con quella
di  presidente  e  assessore provinciale, di sindaco ed assessore dei
comuni  capoluoghi  di  provincia  nonche'  con  quella  di sindaco e
assessore  di  comuni  con  popolazione superiore a 100.000 abitanti,
introduce una fattispecie nuova di incompatibilita' rispetto a quanto
stabilito  dal  decreto  legislativo  n. 267/2000,  da  cui deriva il
principio  generale,  al cui rispetto le Regioni sono tenute ai sensi
dell'art. 122   della  Costituzione,  dell'incompatibilita'  assoluta
della  carica  di  consigliere  regionale  con qualsiasi altra carica
negli enti locali.
    C)  L'art. 3,  comma 12, della legge in esame reca modifiche alla
l.r.   11 maggio   2001  n. 11  (norme  sulla  protezione  ambientale
dall'esposizione  a  campi elettromagnetici indotti da impianti fissi
per  le  telecomunicazioni  e per la radiotelevisione), novellando in
particolare  il  comma  8  dell'art. 4.  Orbene laddove viene vietata
l'installazione  di  impianti  per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevisione  entro  il  limite  di  distanza  di  75  metri  dal
perimetro  di  proprieta' di asili, edifici scolastici, case di cura,
ecc.,  si  pone  in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro
statale   n. 36/2001   sulla   protezione  dall'esposizione  a  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  in  quanto introduce un
parametro,   quale  quello  della  distanza,  diverso  da  quelli  di
attenzione  stabiliti  dalla citata legge quadro. Infatti i parametri
ivi  individuati  assurgono a principi generali dell'ordinamento alla
luce  del  quadro complessivo della normativa nazionale e comunitaria
in   materia   di  protezione  ambientale  dall'esposizione  a  campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e
la  radiotelevisione. Tale materia, di preminente interesse nazionale
per  la  sua  natura  di servizio, rientra nella materia di esclusiva
competenza   statale   di   tutela   dell'ambiente   (art. 117  della
Costituzione,  comma 2, lettera s); ne' sembra potersi ascrivere alle
competenze  concorrenti  tra  Stato  e regioni (art. 117, comma 3) in
materia  di  tutela  della  salute.  Del  resto  la  stessa normativa
comunitaria (Direttiva 96/2/CE) prevede che soltanto gli Stati membri
possono  imporre  condizioni circa l'installazione e/o la gestione di
reti  di  comunicazioni  o  fornitura di servizi di telecomunicazioni
esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate.
    La  competenza a introdurre condizioni spetta esclusivamente agli
Stati  membri  ed  in tale ottica vanno riguardate le attribuzioni di
potesta'  legislativa  regionale  di natura concorrente in materia di
rapporti  con  l'Unione  e di ordinamento della comunicazione (in tal
senso cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 277).