Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Lombardia in persona del suo Presidente della giunta, avverso le legge regionale 6 marzo 2002 n. 4, intitolata "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative", pubblicata nel bollettino ufficiale supplemento ordinario al n. 10 del giorno 8 marzo 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 maggio 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). A) L'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002 n. 2 e' stato impugnato con ricorso 15 marzo 2002. Si e' osservato in proposito che l'art. 117 secondo comma della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato alla lettera S) la materia "tutela dell'ambiente (e) dell'ecosistema" ed alla lettera Q) la materia "profilassi internazionale". Inoltre leggi ordinarie dello Stato attribuiscono al Corpo forestale dello Stato molte funzioni specifiche nelle menzionate materie: esemplificativamente, si rammentano le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 300 del 1999, di commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Orbene l'art. 1 comma 3 lett. b) della legge regionale n. 4 del 2002 che viene ora in esame, nel sostituire l'art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo istituito Corpo forestale regionale funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali. L'inciso "nelle materie di competenza regionale" contenuto nell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 2/2002, la "eccezione" di cui all'immodificata lettera b) comma 2 dell'art. 2 e la espressione "per gli aspetti di competenza regionale" usata al comma 3 dello stesso novellato art. 2, non paiono idonei ad escludere un contrasto tra le disposizioni regionali considerate e l'art. 117 secondo comma lettere S) e Q) Costituzione. Una eventuale attribuzione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione di "funzioni amministrative" nella materia de qua al Corpo forestale lombardo (e ad eventuali similari apparati delle altre Regioni) puo' essere prevista soltanto da legge organica dello Stato "sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza", anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti. I menzionati parametri costituzionali hanno inciso sulle disposizioni contenute nel titolo III, almeno capi III e IX, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, e forse potrebbero condurre ad una riconsiderazione del d.P.C.m. 11 maggio 2001 (in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001 n. 134, corretto in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2001 n. 145) emanato in forza dell'art. 4 del d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143. Inoltre, la funzione "lotta attiva contro gli incendi" (boschivi) non puo' ritenersi assegnata in esclusiva al Corpo forestale regionale, considerato quanto disposte nell'art. 107 del predetto d.lgs. n. 112 del 1998. Anche nel nuovo testo dettato con la legge in esame l'art. 2 comma 5 della, l.r. n. 2/2002 prevede l'intervento del Corpo forestale regionale, apparato della regione, "in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire". La disposizione, anche per l'assenza di regole procedimentali, appare contrastante con l'art. 120 secondo comma della Costituzione e lesiva delle autonomie locali ora piu' fortemente garantite dall'art. 114 primo e secondo comma della Costituzione. In definitiva, al la' di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale non e' mutata rispetto a quella che ha gia' formato oggetto dell'impugnazione che viene qui pienamente confermata. B) L'art. 1 comma 4, della legge in esame, laddove prevede l'incompatibilita' della carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco ed assessore dei comuni capoluoghi di provincia nonche' con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, introduce una fattispecie nuova di incompatibilita' rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 267/2000, da cui deriva il principio generale, al cui rispetto le Regioni sono tenute ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, dell'incompatibilita' assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali. C) L'art. 3, comma 12, della legge in esame reca modifiche alla l.r. 11 maggio 2001 n. 11 (norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), novellando in particolare il comma 8 dell'art. 4. Orbene laddove viene vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprieta' di asili, edifici scolastici, case di cura, ecc., si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro statale n. 36/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in quanto introduce un parametro, quale quello della distanza, diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla citata legge quadro. Infatti i parametri ivi individuati assurgono a principi generali dell'ordinamento alla luce del quadro complessivo della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tale materia, di preminente interesse nazionale per la sua natura di servizio, rientra nella materia di esclusiva competenza statale di tutela dell'ambiente (art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera s); ne' sembra potersi ascrivere alle competenze concorrenti tra Stato e regioni (art. 117, comma 3) in materia di tutela della salute. Del resto la stessa normativa comunitaria (Direttiva 96/2/CE) prevede che soltanto gli Stati membri possono imporre condizioni circa l'installazione e/o la gestione di reti di comunicazioni o fornitura di servizi di telecomunicazioni esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate. La competenza a introdurre condizioni spetta esclusivamente agli Stati membri ed in tale ottica vanno riguardate le attribuzioni di potesta' legislativa regionale di natura concorrente in materia di rapporti con l'Unione e di ordinamento della comunicazione (in tal senso cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 277).